Passaggio generazionale nelle pmi.
Il patto di famiglia
I. Fattibilità del passaggio generazionale.
Se con le Verifiche sul modello organizzativo e sull’organigramma aziendale (operate con l’Indagine conoscitiva), appuriamo che nella Pmi esiste il problema “passaggio generazionale”, approfondiamo con l’imprenditore i seguenti aspetti:
- se ha definito le funzioni aziendali e le responsabilità;
- se, consapevole di questo problema, ha già compiuto “scelte” che vanno in quella direzione;
- se ha tenuto distinta la famiglia dall’impresa;
- se non ha confuso la proprietà con il governo e la direzione dell’impresa;
- se ha delegato ai figli occupati in azienda sufficienti livelli di responsabilità;
- se ha “aperto” l’impresa a professionalità e competenze esterne, affidando alcune responsabilità “chiave” anche al management esterno;
- quale criterio ha utilizzato nella introduzione dei figli in azienda;
- se ha valutato le capacità dei figli nell’ottica della assunzione di future (e maggiori) responsabilità nella conduzione dell’impresa;
- se tra i figli occupati, ha riscontrato armonia e convergenza di vedute sul futuro dell’impresa, oppure divergenze non appianabili;
- se le scelte fatte (e da fare) sono ritenute idonee a realizzare con successo il passaggio di consegne alle nuove leve.
Le risposte (affermative o negative) alle domande sopra esposte consentono di definire il grado di complessità delle problematiche legate al passaggio di consegne alle nuove leve.
E’ di importanza cruciale ribadire che il successo e la vita stessa dell’impresa passano necessariamente attraverso una idonea soluzione delle problematiche connesse al rapporto tra genitori e figli nell’impresa.
Il ricambio generazionale e le problematiche relative alla successione sono presenti in gran parte delle piccole e medie imprese, a proprietà e gestione familiare.
Ricordiamo
Dai report e data-bank (disponibili sul mercato), risulta che:
- l’80% delle piccole e medie imprese italiane (ed europee) sono a conduzione familiare;
- il mancato (o fallito) ricambio generazionale risulta essere, oggi, una delle principali cause del dissolvimento o scomparsa delle Pmi dal mercato, che lascia irrisolte tutte problematiche relative alla successione;
- numerose connotazioni delle pmi (la struttura composta di poche persone con prevalenti legami familiari, la sottocapitalizzazione, i maggiori vincoli finanziari), se diventano “vincoli” limitano la realizzazione di qualunque strategia, ma in modo particolare il passaggio generazionale.
Le citate caratteristiche distintive creano molte diversità tra le pmi e rendono difficoltosa la definizione di regole generali per realizzare, con successo, il passaggio di consegne alle nuove leve.
La letteratura gestionale, con diverse pubblicazioni disponibili sul mercato, si è spesa con avvertenze e suggerimenti all’imprenditore sulle cose “da fare o “da non fare”.
Noi affermiamo (per esperienza) che il passaggio “del testimone” ai figli ha successo quando:
- la delega dell’imprenditore alle nuove leve avviene con il minimo di criticità sia per l’azienda che per i giovani che devono affrontare responsabilità crescenti;
- il nuovo modello organizzativo, nel rispetto dei valori familiari e della continuità dell’impresa, assicura la creazione di valore.
II. Il patto di famiglia
Riteniamo utile evidenziare in queste pagine il patto di famiglia, quale strumento risultato idoneo per realizzare numerosi passaggi generazionali, anche complessi.
L’istituto del patto di famiglia (art.768-bis e ss cod.civ) è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n° 55 del 14/02/2006.
Precisiamo subito che alla stipulazione del patto di famiglia devono obbligatoriamente partecipare i seguenti soggetti:
- il disponente (proprietario dell’azienda o titolare delle partecipazioni societarie);
- l’assegnatario/i (discendente assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie);
- altri legittimari (discendenti non assegnatari).
Premesso quanto sopra, il patto di famiglia (d’ora in avanti: il patto) è un contratto con il quale:
- il disponente trasferisce in tutto o in parte l’azienda ad uno o più discendenti;
- il disponente trasferisce in tutto o in parte le proprie partecipazioni societarie, ad uno o più discendenti.
III. Caratteri distintivi del patto di famiglia
- Il patto di famiglia gode di un decisivo vantaggio nei confronti della donazione.
Il trasferimento dell’azienda (o di un ramo di essa) o delle partecipazioni societarie;- non è soggetto alla collazione, che consiste nell’obbligo da parte dei legittimari di restituire alla massa ereditaria quanto da essi ricevuto a titolo di donazione quando il donante era in vita;
- non è soggetto all’azione di riduzione, che consiste in un analogo obbligo imposto al donatario di restituire i beni ricevuti, se la donazione ha leso le quote di legittima degli altri legittima. (N.B: l’azione di riduzione si prescrive in 10 anni! Lascia, quindi, “aperta la partita” fino alla successione, ma, nel contempo, le capacità soggettive del donatario potrebbero aver fatto incrementare il valore dell’azienda o delle partecipazioni.)
- Per quanto sopra esposto, gli accordi conclusi con la stipulazione del patto sono definitivi.
Soltanto un successivo accordo (al quale, però, devono partecipare tutti i soggetti che hanno stipulato il patto originario) può modificare quanto in precedenza stabilito. - Il patto risulta essere uno strumento idoneo quando nella famiglia/impresa ricorrono le seguenti situazioni-tipo:
- la compagine familiare è composta da più figli, tutti o alcuni interessati all’azienda, tutti o alcuni capaci;
- più figli interessati, con elevato livello di conflittualità.
- Il patto, inoltre, risulta essere uno strumento molto efficace (e conveniente) quando sono presenti le seguenti altre situazioni:
- il disponente, in qualità di titolare trasferisce l’azienda, o un ramo di essa;
- il disponente trasferisce partecipazioni che detiene come persona fisica non imprenditore;
- lo status soggettivo dell’assegnatario (o degli assegnatari) dell’azienda o delle partecipazioni societarie è quello di persona fisica non imprenditore.
IV. Le imposte indirette nel patto di famiglia
Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie non è soggetta all’imposta sulle donazioni a condizione che gli assegnatari del patto:
- proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detengano il controllo della società partecipata per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- rendano, contestualmente alla stipula del patto, una dichiarazione con la quale si impegnano ad osservare il vincolo di 5 anni.
Sulla corresponsione di conguagli in denaro o in natura, per l’integrazione della quota di legittima, effettuata dall’assegnatario a favore dei legittimari non assegnatari, vi sono, tuttora, divergenze interpretative sull’aliquota e franchigia applicabili, tra la dottrina,la prassi ministeriale e la giurisprudenza. Citiamo, opportunamente,le seguenti (ultime) due decisioni della Suprema Corte di Cassazione:
- Ordinanza 19/12/2018 n°32823: la Suprema Corte è intervenuta sulla questione ed ha stabilito che la corresponsione di somme compensative della quota di legittima è soggetta all’imposta sulle donazioni in base all’aliquota ed alla franchigia relative al rapporto esistente tra assegnatario e legittimario Ad esempio, la somma compensativa che il fratello (assegnatario) corrisponde alla sorella (legittimaria non assegnataria) è soggetta all’imposta sulle donazioni tra fratelli: cioè franchigia di € 100.000 (centomila) e aliquota al 6%.
- Pronuncia 24/12/2020 n°29506: con questa recentissima decisione la Suprema Corte ha , invece, affermato che le attribuzioni dell’assegnatario fatte a favore del legittimario non assegnatario sono tassate con l’aliquota e la franchigia esistenti tra disponente e legittimario. Riprendendo l’esempio di prima, la somma compensativa che il fratello (assegnatario) corrisponde alla sorella (legittimaria non assegnataria) è soggetta all’imposta sulle donazioni tra genitori e figli: cioè franchigia di € 1.000.000 (un milione) e aliquota al 4%.
V. Le imposte dirette nel patto di famiglia
Più articolata risulta essere, invece, la definizione della imposizione diretta, per le seguenti variabili oggettive e soggettive che intercorrono nella stipulazione del patto di famiglia:
- Variabili oggettive
- trasferimenti di partecipazioni societarie;
- trasferimenti di aziende o rami di esse.
- Variabili soggettive del disponente
- persona fisica imprenditore;
- persona fisica non imprenditore.
- Variabili soggettive dell’assegnatario
- persona fisica imprenditore;
- persona fisica non imprenditore.
Una esposizione soltanto didattica delle numerose ipotesi di tassazione appesantirebbe la lettura, con il rischio di non intercettare tutte le situazioni-tipo degli imprenditori che leggono queste pagine.
All’imprenditore che avverte (per l’età e la presenza di eredi) la necessità di avviare il passaggio di consegne ai figli, suggeriamo di contattarci per un colloquio non impegnativo.